di Massimo Pellingra Contino
La sentenza della European Court of Human Rights che ivi si annota, relativa all’Affaire Otamendi Egiguren c. Spagne del 16 ottobre 2012, impone una riflessione sulla c.d. violazione procedurale del divieto di tortura, così previsto dai vari accordi internazionali a protezione dei diritti umani, i quali vietano la tortura nonché ogni trattamento crudele, disumano o degradante.
Si tratta di accordi già da tempo, ad esempio, in vigore per l’Italia. Il divieto è previsto sia nella Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 3), sia nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 7); già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 poneva il divieto, pur con delle limitazioni di non poco conto (morale, ordine pubblico, benessere generale di una società democratica).