di Eleonora Sirena
La legittima difesa è una causa di giustificazione che da tempo immemorabile si trova espressamente riconosciuta nella nostra legislazione penale. Il Codice penale la prevede e la disciplina nell’art. 52, primo comma, secondo il quale: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa».
Abstract
The idea of introducing a “right of defense” that takes the place of self-defense, as proposed by the law distorts the meaning of the cause of justification that has always been subordinated to precise requisites: first of all the need to defend oneself in the absence of which one would no longer speak of defense but of gratuitous and deliberate offense.