La gradualità della direttiva rimpatri e il Testo unico in materia di immigrazione: nuovi scenari

La Corte riconosce effetto diretto agli art. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE che lo Stato italiano non ha recepito entro il termine fissato. La Corte afferma, inoltre, che l’art. 8, c. 4, della direttiva rimpatri consente allo Stato di adottare tutte le misure coercitive necessarie ad eseguire la decisione di rimpatrio mediante l’allontanamento dello straniero, comprese misure di carattere penale purché esse siano compatibili con il diritto dell’Unione e non siano tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva privandola così del suo effetto utile. Ne deriva che l’art. 14, c. 5-ter del d.lgs. 286/1998, prevedendo una pena detentiva in caso di inottemperanza al primo ordine di allontanamento rivolto a un cittadino di un paese terzo che permanga irregolarmente sul territorio nazionale, compromette la realizzazione dell’obiettivo della direttiva e, dunque, deve essere disapplicato dal giudice del rinvio.

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