di Maria Marinello
Il 22 ottobre, con sentenza n. 238, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità – per contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost. – delle disposizioni volte a riconoscere nel nostro ordinamento l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile nei giudizi intrapresi per ottenere il risarcimento dei danni subiti quale conseguenza di atti configurabili come crimini di guerra e contro l’umanità. La Consulta ha dunque inteso affermare, con forza, l’impermeabilità dell’ordinamento italiano rispetto alle norme internazionali che si pongano in contrasto con i principi supremi della Costituzione e si traducano in una effettiva e non altrimenti giustificata compressione dei diritti inviolabili della persona umana.