di Stelio Mangiameli
Il ruolo delle regioni in tema di sicurezza, a dieci anni dalla revisione del titolo V, è ancora tutto da sperimentare. Il nuovo riparto delle competenze legislative e amministrative, contenuto negli artt. 117 e 118 Cost., risente dei limiti interpretativi che la problematica “ordine pubblico – sicurezza” aveva avuto nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 117, con la previsione della materia «polizia locale
urbana e rurale».
È stata la giurisprudenza della Corte costituzionale che, adoperando la nozione di “polizia amministrativa”, non contemplata dal testo costituzionale, ha separato l’ordine pubblico e la sicurezza dalla polizia locale.