Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti

di Marco Ruotolo

In un illuminante saggio del 2001, Alessandro Baratta affermava che l’enucleazione di un “diritto fondamentale alla sicurezza” non può essere altro che il “risultato di una costruzione costituzionale falsa o perversa” . Se tale preteso diritto si traduce nella “legittima domanda di sicurezza di tutti i diritti da parte di tutti i soggetti”, la costruzione è “superflua” e comunque la terminologia è fuorviante. Siamo, infatti, nel campo della “sicurezza dei diritti” o del “diritto ai diritti”, identificabile anche come “diritto umano ai diritti civili”, non già in quello proprio del “diritto alla sicurezza”. Se, invece, parlando di diritto alla sicurezza si intende selezionare “alcuni diritti di gruppi privilegiati e una priorità di azione per l’apparato amministrativo e giudiziale a loro vantaggio”, la costruzione è “ideologica”, funzionale ad una limitazione della sicurezza dei diritti attraverso l’artificio del “diritto alla sicurezza”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.