Le implicazioni costituzionali del “Regolamento Condizionalità”: riflessioni a partire dalle sentenze C-156/21 e C-157/21 della Corte di Giustizia

di Antonia Baraggia

Il 16 febbraio 2022, la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è espressa nel ricorso di annullamento avviato da Polonia e Ungheria (C-156/21, C-157/21) avverso il Regolamento n. 2020/2092.

Il Regolamento in oggetto introduce un meccanismo di condizionalità alla luce del quale, in caso di violazioni del principio della rule of law che impattino sugli interessi finanziari e sul budget dell’Unione, la Commissione può giungere alla sospensione dei fondi europei verso lo Stato inadempiente.  Nota è la storia di questo Regolamento, che è stato approvato, non senza resistenze, nel dicembre 2020, contestualmente al bilancio pluriennale dell’Unione 2021-2027, dopo che una primissima versione dello stesso era stata proposta dalla Commissione nel 2018 e poi significativamente emendata alla luce delle considerazioni critiche del Servizio Legale del Consiglio e del Parlamento Europeo.


Abstract

The contribution, taking inspiration from the judgments of the Court of Justice on the validity of Regulation 2020/2092, is divided into three parts aimed at exploring the possible consequences of using the conditionality mechanism on the nature of the EU. The first part analyzes the issue of the expansion of the instruments of conditionality in the European Union in order to highlight a trend of continuous expansion of the use of conditionality as a constitutional instrument of the Union; the second part deals with an aspect of constitutional importance, namely the relationship between solidarity and conditionality; finally, the third part looks at the impact of conditionality on the future enlargement processes of the Union.

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